CP1 Sicurezza
CIRCOLARE PERMANENTE N°1
In materia di Sicurezza e Prevenzione sui luoghi di lavoro
Il Dirigente dispone quanto segue:
ricordando che qualora queste disposizioni non vengano rispettate, i responsabili saranno chiamati a rispondere.
- Le porte tagliafuoco non dotate di elettromagneti devono essere e restare chiuse (mai a chiave in modo che siano sempre apribili).
- La porta di accesso del palazzo ex Palutan deve essere tenuta sempre aperta poiché si apre verso l’interno e in caso di evacuazione potrebbe costituire pericolosa barriera.
- I dispositivi (porte, finestre, sensori, estintori ecc.) che afferiscono all'impianto antincendio della scuola devono essere in alcun modo toccati, modificati o arbitrariamente riparati.
Viceversa le altre porte devono rimanere “chiuse”, ma mai a chiave.
- Le uscite di emergenza dislocate in tutti gli edifici di pertinenza dell’Istituto non devono essere mai essere bloccate anche solo temporaneamente con arredi o altro.
- Le vie fuga non devono mai essere ostruite.
Docenti e collaboratori scolastici sono tenuti all’osservanza e vigilanza delle presenti disposizioni secondo le proprie funzioni.
Gli studenti sono tenuti al rispetto delle presenti disposizioni.
CIRCOLARE PERMANENTE N°1-b
In materia di Sicurezza e Prevenzione sui luoghi di lavoro –
“USCITE DI SICUREZZA – SCALE ANTINCENDIO ”
CONSIDERATO e VERIFICATO l’ uso improprio, da parte degli studenti consistente nel'utilizzare le uscite di sicurezza e la sosta sui pianerottoli davanti a tali uscite ( edificio di via Monte S.Gabriele 48 - postico via Cantù 43 I° piano) e l’utilizzo delle scale di emergenza per la discesa ai piani sottostanti (edificio ex Palutan).
Al fine di una buona gestione, nonché obbligo di legge(D.Lgs 81/08- Tit. II – art 64), per preservare in adeguato stato funzionale e mantenere sempre liberi da ostacoli le vie di esodo deputate al deflusso delle persone nei casi di emergenza.
VISTO l'art. 2 del D.Lg.vo 81 del 9 aprile 2008 che assimila tra gli altri anche gli studenti ai lavoratori;
VISTO l'art. 18 comma 2, lettera b, del D.Lg.vo 81 del 9 aprile 2008 (Obblighi dei lavoratori) che i lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
VISTO l'art. 55 del D.Lg.vo 81 del 9 aprile 2008 (sanzioni per lavoratori) i lavoratori vengono puniti con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b;
Il Dirigente dispone quanto segue:
ricordando che qualora queste disposizioni non vengano rispettate, i responsabili saranno chiamati a rispondere.
• l'assoluto divieto per gli allievi e tutto il personale della scuola di utilizzare le uscite di sicurezza al di fuori di reali situazioni di pericolo (terremoto, incendi, ecc.) o in caso di simulazioni delle stesse (prove di esodo).
• l'assoluto divieto di sostare sui pianerottoli adiacenti le uscite di sicurezza.
• l'assoluto divieto di utilizzare le uscite di emergenza per il normale ingresso o uscita dalla scuola.
Docenti e collaboratori scolastici sono tenuti all’osservanza e vigilanza delle presenti disposizioni secondo le proprie funzioni.
Gli studenti sono tenuti al rispetto delle presenti disposizioni.
Tutti i docenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a segnalare ogni utilizzo improprio delle uscite di sicurezza e delle scale di emergenza, consentendo alla scrivente l'applicazione diretta delle relative sanzioni disciplinari.