CP1 Sicurezza

CIRCOLARE PERMANENTE N°1

In materia di Sicurezza e Prevenzione sui luoghi di lavoro

Il Dirigente dispone quanto segue:

ricordando che qualora queste disposizioni non vengano rispettate, i responsabili saranno chiamati a rispondere.

  1. Le porte tagliafuoco non dotate di elettromagneti devono essere e restare chiuse (mai a chiave in modo che siano sempre apribili).
  2. La porta di accesso del palazzo ex Palutan deve essere tenuta sempre aperta poiché si apre verso l’interno e in caso di evacuazione potrebbe costituire pericolosa barriera.
  3. I dispositivi (porte, finestre, sensori, estintori ecc.) che afferiscono all'impianto antincendio della scuola devono essere in alcun modo toccati, modificati o arbitrariamente riparati.

Viceversa le altre porte devono rimanere “chiuse”, ma mai a chiave.

  1. Le uscite di emergenza dislocate in tutti gli edifici di pertinenza dell’Istituto non devono essere mai essere bloccate anche solo temporaneamente con arredi o altro.
  2. Le vie fuga non devono mai essere ostruite.

Docenti e collaboratori scolastici sono tenuti all’osservanza e  vigilanza delle presenti disposizioni secondo le proprie funzioni.

Gli studenti sono tenuti al rispetto delle presenti disposizioni. 

 

CIRCOLARE PERMANENTE N°1-b

In materia di Sicurezza e Prevenzione sui luoghi di lavoro –

“USCITE DI SICUREZZA – SCALE ANTINCENDIO ”

CONSIDERATO e VERIFICATO l’ uso improprio, da parte degli studenti consistente nel'utilizzare le uscite di sicurezza e la sosta sui pianerottoli davanti a tali uscite ( edificio di via Monte S.Gabriele 48 - postico via Cantù 43 I° piano) e l’utilizzo delle scale di emergenza per la discesa ai piani sottostanti (edificio ex Palutan).

Al fine di una buona gestione, nonché obbligo di legge(D.Lgs 81/08- Tit. II – art 64), per preservare in adeguato stato funzionale e mantenere sempre liberi da ostacoli le vie di esodo deputate al deflusso delle persone nei casi di emergenza.

VISTO l'art. 2 del D.Lg.vo 81 del 9 aprile 2008 che assimila tra gli altri anche gli studenti ai lavoratori;

VISTO l'art. 18 comma 2, lettera b, del D.Lg.vo 81 del 9 aprile 2008 (Obblighi dei lavoratori) che i lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

VISTO l'art. 55 del D.Lg.vo 81 del 9 aprile 2008 (sanzioni per lavoratori) i lavoratori vengono puniti con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b;

Il Dirigente dispone quanto segue:

ricordando che qualora queste disposizioni non vengano rispettate, i responsabili saranno chiamati a rispondere.

l'assoluto divieto per gli allievi e tutto il personale della scuola di utilizzare le uscite di sicurezza al di fuori di reali situazioni di pericolo (terremoto, incendi, ecc.) o in caso di simulazioni delle stesse (prove di esodo).

l'assoluto divieto di sostare sui pianerottoli adiacenti le uscite di sicurezza.

l'assoluto divieto di utilizzare le uscite di emergenza per il normale ingresso o uscita dalla scuola.

Docenti e collaboratori scolastici sono tenuti all’osservanza e vigilanza delle presenti disposizioni secondo le proprie funzioni.

Gli studenti sono tenuti al rispetto delle presenti disposizioni.

Tutti i docenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a segnalare ogni utilizzo improprio delle uscite di sicurezza e delle scale di emergenza, consentendo alla scrivente l'applicazione diretta delle relative sanzioni disciplinari.

 

Circolare permanente n. 11/2021