CP4 Prevenzione e promozione alla salute

CIRCOLARE PERMANENTE N°4

In materia di prevenzione e promozione alla salute

Il Dirigente dispone quanto segue: 

a.OBBLIGO VACCINALE:

La legge n.119 del 31/07/2017 ha introdotto l'obbligo vaccinale per i minori di età 0-16 anni e i minori stranieri non accompagnati.

I genitori degli studenti sopraddetti sono tenuti ad inviare all’indirizzo mail tste03000p@istruzione.it secondo le disposizioni del dirigente (per l’anno scolastico 2017-18 il riferimento è la circolare n° 30)  il consenso al trattamento dei dati tra scuola e sanità (allegato 1) e l’adeguata documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni in una delle seguenti forme:

  1. autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato 2)
  2. il certificato vaccinale rilasciato dall’Azienda Sanitaria che attesta la regolarità dei requisiti previsti
  3. il libretto vaccinale è considerabile “idonea documentazione”, ma solo se vidimato dal servizio vaccinale dell’Azienda Sanitaria
  4. l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie (documentazione firmata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta)

 NB: gli allegato 1 e 2  sono disponibili sul sito  (vedi sotto)

 b. PEDICULOSI:

Le famiglie sono tenute ad effettuare un’attenta  e costante sorveglianza al fine di limitare la diffusione del fenomeno.

L’allegato: “Protocollo per il trattamento della pediculosi” è disponibile sul sito (vedi sotto) 

c.INFORTUNI IN AMBITO SCOLASTICO

Nel caso di incidente in ambito scolastico a carico dello studente, il docente è tenuto a segnalare tempestivamente l’accaduto all’Ufficio di Segreteria al Personale incaricato.

  1. In caso di denuncia di infortunio:

Se, dopo l’accesso ad una struttura ospedaliera per l’accertamento delle condizioni di salute, i genitori dello studente interessato optano per la denuncia di infortunio, devono consegnare in segreteria didattica il Verbale redatto dal Pronto Soccorso (non solo il Verbale INAIL) corredato da eventuali referti medici.

Tale documentazione va consegnata esclusivamente a mano da un genitore se l’alunno è minorenne, dopo aver preso preventivamente contatto telefonico con l’Ufficio di Segreteria.

  1. In caso di chiusura dell’infortunio

Se invece i genitori,  giudicano le  lesioni riportate dallo studente lievi e trascurabili, e quindi non ricorrono al  pronto soccorso, devono comunque consegnare all’Ufficio di Segreteria la liberatoria debitamente compilata e firmata. In questo caso la consegna della documentazione può essere fatta anche dall’alunno/a stesso/a.  

NOTA: Prima di chiedere l’attivazione della denuncia di infortunio da parte della scuola, si invita a leggere con attenzione le condizioni della polizza assicurativa regionale al seguente link http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/istruzione-ricerca/regione-per-scuole/FOGLIA202/allegati/Polizza_Infortuni_e_R.C.T._n._IAHE000028.pdf

prestando  particolare attenzione  alla parte relativa alla “franchigia”.

La liberatoria è scaricabile in allegato dal sito (vedi sotto) 

 c. INTRODUZIONE E CONSUMO DI ALIMENTI AD USO COLLETTIVO NELLA SCUOLA

Visto il Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, considerato che sono in forte aumento casi di allergie e intolleranze a sostanze presenti negli alimenti;

considerato che non è possibile garantire la sicurezza e la salubrità di alimenti prodotti in ambienti casalinghi;

verificato che esistono difficoltà oggettive di diversificare nella classe la distribuzione di alimenti (anche di provenienza certa)

e’ fatto divieto assoluto

di introdurre dall’esterno alimenti a consumo collettivo  al fine di evitare spiacevoli conseguenze.

I cibi opportunamente controllati a tutela della salute degli allievi sono solo quelli forniti dalla ditta di refezione incaricata del  servizio e distribuiti dal personale formato allo scopo.

L’insegnante, autorizzando la consumazione di alimenti e bevande a scuola, si rende automaticamente responsabile in termini di vigilanza sui danni che questi possono causare all’alunno, con conseguenze che vanno dalla sanzione pecuniaria a quella penale, a seconda della gravità del caso.

d.SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI

Vale quanto previsto nel Regolamento d’Istituto (art. 4 Titolo VII) e cioè:

  1. Di norma, nessun operatore scolastico può somministrare farmaci agli alunni durante l’orario scolastico.
  2. Nessun genitore deve consegnare ai propri figli farmaci da portare a scuola. Il divieto è esteso anche ai cosiddetti ‘farmaci da banco’. I signori genitori che contravvengono a tale divieto sono responsabili di tutte le conseguenze che possono derivare dall’uso anomalo ed incontrollato di farmaci da parte dei propri figli.
  3. Previa richiesta scritta e motivata, i signori genitori degli alunni (ovvero un parente degli stessi o anche una persona designata dai genitori medesimi) possono chiedere al DS di entrare a scuola in orari definiti e per un periodo breve per somministrare ai propri figli i farmaci prescritti dai medici curanti o per effettuare medicazioni o altri interventi a supporto della salute degli alunni.
  4. I signori genitori degli alunni affetti da particolari patologie croniche (es. diabete) hanno diritto a concordare con il DS e con il Direttore del locale Distretto Sanitario il loro intervento in orario scolastico per somministrare direttamente e personalmente al proprio figlio i farmaci ‘salva vita’ (es. insulina).
  5. Ferma restando la validità del principio di cui al punto a) del presente articolo, la somministrazione dei farmaci a scuola può essere consentita solo in casi di assoluta necessità e solo qualora la somministrazione del farmaco risulti indispensabile in orario scolastico. Per l'elaborazione del Protocollo di Somministrazione farmaci, i signori genitori interessati dovranno indirizzare richiesta al Dirigente Scolastico allegando prescrizione medica e fornendo tutte le indicazioni necessarie per la somministrazione e la conservazione del farmaco stesso. Il personale amministrativo dell’Istituto fornirà comunque alle famiglie che ne faranno richiesta tutte le informazioni necessarie.
  6. Anche in questi casi limitati, i signori genitori devono formalmente sollevare il personale scolastico da ogni responsabilità sanitaria derivante dalla somministrazione della terapia farmacologia prevista e descritta nell’apposito modulo di richiesta.

In allegato è disponibile il modulo per la richiesta farmaco.

LIBERATORIA INFORTUNIO SCOLASTICO.pdf
modulo-richiesta-somministrazione-farmaci.pdf
obbligo vaccinale_allegato1_e_2 in formato word.doc
protocollo_pediculosi_revisionedel2012.pdf
miur_linee_guida_somministrazione_farmaci_2005.pdf