MAD

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DISPONE

di accettare, per l’a.s. 2023/24 e successivi, ESCLUSIVAMENTE domande pervenute tramite gli appositi MODULI pubblicati sul sito qui sotto.

Non saranno pertanto accettate domande pervenute in altra forma (PEO, PEC, consegna a mezzo posta ordinaria o a mano).

In caso di necessità, le MAD sono trattate come segue:

1. si prendono in considerazione le MAD relative all'a.s. in corso e solo in caso di mancanza di candidature, si utilizzano anche quelle pervenute per gli anni scolastici precedenti;

2. viene stilata una graduatoria delle MAD in base alla classe di concorso solo in caso di necessità cioè se serve un docente di una determinata classe di consorso si genera una graduatoria delle MAD della classe di concorso relativa, il che esclude la creazione di graduatorie indipendentemente dalla necessità;

3. i criteri secondo cui le MAD sono disposte in graduatoria tengono conto: del punteggio (voto del diploma/diploma di laurea) del titolo di accesso alla classe di concorso. In caso di parità di punteggio si terranno in conto le  precedenti esperienze di insegnamento presso la scuola richiedente; esperienze di insegnamento in altre scuole statali; la più giovane età, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, come modificata dall’articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. Nell'attribuzione dei punteggi si tiene in considerazione la normativa generale sulle supplenze. Tali graduatorie sono pubblicate nelle premesse dell'individuazione del docente aspirante. 

4. l'aspirante docente viene individuato come da procedure ordinarie. 

Il docente individuato da MAD deve prendere servizio nelle 24h successive all'individuazione pena la decadenza.

 Link all'informativa privacy.

 

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