CP_14_Divieto di introduzione e consumo di alimenti preparati in ambienti domestici ad uso collettivo nella scuola
AL PERSONALE, AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE
CIRCOLARE PERMANENTE N°14
In materia di divieto di introduzione e consumo di alimenti preparati in ambienti domestici ad uso collettivo nella scuola
Il Dirigente Scolastico invita
tutte le studentesse e gli studenti, i docenti e i genitori a prestare particolare attenzione alla tematica relativa all’introduzione a scuola ad uso collettivo di alimenti preparati in ambienti casalinghi.
Considerato che l’alimentazione nella scuola implica il richiamo a temi connessi alla salute e alla sicurezza. La distribuzione e il consumo di alimenti all’interno delle classi richiama infatti tre importanti problematiche:
· il fatto che sono in forte aumento casi di allergie e intolleranze a sostanze presenti negli alimenti;
· la difficoltà di garantire sicurezza e salubrità degli alimenti preparati in ambienti casalinghi
· la difficoltà oggettiva di diversificare nella classe la distribuzione di alimenti (anche di provenienza certa) in base ad allergie ed intolleranze dei vari studenti e studentesse.
Pertanto,
Il Dirigente
previa consultazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,
dispone quanto segue:
il divieto assoluto di introdurre dall’esterno alimenti a consumo collettivo preparati in ambienti casalinghi se non la merenda assegnata dai genitori, al fine di evitare spiacevoli conseguenze legate ai casi di allergia.
Nel caso di festeggiamenti autorizzati all’interno della classe è consentito il consumo esclusivamente di prodotti confezionati muniti di etichetta a norma, che evidenzi la data di scadenza, gli ingredienti e la responsabilità legale della produzione.
L’insegnante, autorizzando la consumazione di alimenti prodotti in ambienti casalinghi, si rende automaticamente responsabile in termini di vigilanza dei danni che questi potrebbero causare a studentesse e studenti, con conseguenze che vanno dalla sanzione pecuniaria a quella penale, a seconda della gravità del caso.