Esami preliminari all'Esame di Stato/Maturità

L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento dell’esame preliminare, come indicato nell’art.5 dell’OM n.54/2026 sotto riportata.

I candidati esterni che non sono in possesso della promozione o dell’idoneità all’ultima classe possono essere ammessi a sostenere l’Esame di Maturità, solo in seguito al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non sono in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.

Allegati

m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000054.26-03-2026_1.pdf

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